Ai sensi della Legge 23 settembre 2025 n. 132 e del Regolamento europeo AI Act (UE 2024/1689), l’utilizzo di sistemi di Intelligenza Artificiale nelle attività professionali è limitato alle sole funzioni strumentali e di supporto.
Le decisioni tecniche e il giudizio professionale rimangono in ogni caso di esclusiva competenza dell’ingegnere, che ne mantiene piena responsabilità.
Quando vengono impiegati strumenti di AI, il cliente viene informato in modo chiaro e comprensibile, così da garantire trasparenza e tutelare il rapporto fiduciario.